(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4
                        del 24 gennaio 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  lettera  cc)    del  comma  1  dell'articolo  1 della legge
regionale 14 marzo 1995, n. 30, e' abbrogata.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 19 gennaio 1996
                                GHIGO