(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 30, e' abbrogata. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 19 gennaio 1996 GHIGO